IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il
quale prevede che, nell'ambito  dell'Anagrafe  unica  delle  stazioni
appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione,  e'
istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip
S.p.A. e una centrale di committenza per  ciascuna  regione,  qualora
costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto l'art. 9, comma  2,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa  intesa  con  la
Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione  tra
cui il carattere di stabilita'  dell'attivita'  di  centralizzazione,
nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le  acquisizioni
di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche  territoriali,  da
ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione
della domanda; 
  Visto l'art. 9, comma  2,  quinto  periodo,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa  intesa  con  la
Conferenza unificata, e' istituito il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
ai sensi del  quale  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori opera un Comitato guida,  disciplinato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2,  il  quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto,  fornisce  attraverso
linee giuda indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma  3  da  parte
dei soggetti aggregatori di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle
modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui
al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente
motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie
osservazioni; 
  Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, il quale prevede che - fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma  3-quater  e  art.
15, comma 13, lettera d), del decreto -legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  conferenza
unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il  31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei  soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo
per l'aggregazione degli acquisti di beni  e  servizi  ai  sensi  del
comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni  e
di  servizi,  nonche'  le  soglie  al  superamento  delle  quali   le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche'  le  regioni  e  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi  e  associazioni,  e
gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip  S.p.A.
o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e  2  del  citato
art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto l'art. 9, comma 3,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni  e
servizi  individuate  dal  decreto  di  cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita'  nazionale   anticorruzione   non   rilasci   il   codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione
degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano
a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 
  Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi  di  cui  al  comma  3  della  medesima  disposizione,
istituisce nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti  di  beni  e
servizi,  destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
prevedendo inoltre che, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  siano  stabiliti  i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento,
da parte dei soggetti aggregatori di  cui  ai  commi  l  e  2,  delle
indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  aggiornato  al
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Codice  dei   contratti   pubblici»   e   in
particolare  l'art.  35  che  individua  le   soglie   di   rilevanza
comunitaria per gli appalti pubblici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma  2,  quarto  periodo,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  individua  i
requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma  2,  quinto  periodo,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  istituisce  il
Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, e che  ne  stabilisce  i  compiti,  le
attivita' e le modalita' operative; 
  Visto, in particolare l'art. 5, comma 5,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi  del
quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida  presenta
al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative  di
acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle  categorie
di beni e servizi, nonche' delle soglie al  superamento  delle  quali
potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai
sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66; 
  Visto,  inoltre,  l'art.  5,  comma  6,  del  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014,  che  prevede
che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico  approva,  a
maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida
predispone una relazione contenente le analisi ed il  relativo  piano
delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e
servizi nonche' le soglie di cui al comma 3 dell'art.  9  del  citato
decreto-legge n.  66  del  2014,  e  la  invia  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  medesimo  comma  3
dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione  del
17 gennaio 2018,  n.  31,  con  la  quale  l'Autorita'  ha  proceduto
all'iscrizione nell'elenco dei soggetti  in  possesso  dei  requisiti
indicati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66 convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, per gli anni
2016 e 2017, le categorie di beni e  servizi  nonche'  le  soglie  al
superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali,  centrali  e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  nonche'
loro consorzi e associazioni,  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto il  decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio   2017,   n.   119   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci», e in particolare, l'art. 1,  comma  2-bis,  per  cui  le
procedure accentrate di acquisto di cui  all'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1,  comma  548,  della
legge 28 dicembre 2015, n.  208,  con  riferimento  all'acquisto  dei
vaccini obbligatori,  riguardano  anche  i  vaccini  in  formulazione
monocomponente; 
  Considerata la necessita' di proseguire e implementare  il  sistema
di acquisto aggregato con l'individuazione -  ad  integrazione  delle
categorie e soglie gia' individuate dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 - di ulteriori  categorie  di
beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento  delle  quali  le
amministrazioni statali centrali e periferiche  ad  esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli
enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a  Consip  S.p.A.  o
agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89; 
  Considerata, altresi',  l'esigenza  di  definire  le  modalita'  di
attuazione con le quali i soggetti  sopracitati  ricorrono  a  Consip
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori  per  lo  svolgimento  delle
procedure di acquisizioni di beni o servizi, ai  sensi  dell'art.  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico  dei  soggetti
aggregatori, ai sensi dell'art. 9,  comma  3,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
giugno  2014,  n.  89,  ai  fini  dell'integrazione  delle  categorie
merceologiche e relative soglie individuate dal  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  24  dicembre  2015,  con  le
ulteriori  categorie  merceologiche   e   le   relative   soglie   di
obbligatorieta' contenute nella relazione trasmessa  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri con nota prot.  n.  1853  del  26  gennaio
2018; 
  Viste le  deliberazioni  assunte  in  data  13  giugno  2017  e  28
settembre  2017,  con  le  quali  il  Tavolo  tecnico  dei   soggetti
aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi e le relative
soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' come sancita nella riunione
del 10 maggio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Individuazione di categorie di beni 
                         e servizi e soglie 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma  3,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  a  decorrere
dall'anno 2018, sono individuate le  seguenti  categorie  di  beni  e
servizi e le relative soglie di obbligatorieta': 
 
=====================================================================
|  #   | Categoria di beni e servizi  |         Soglie (€)          |
+======+==============================+=============================+
|  1   |Farmaci                       |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  2   |Vaccini                       |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  3   |Stent                         |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Ausili per incontinenza       |                             |
|  4   |(ospedalieri e territoriali)  |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  5   |Protesi d'anca                |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  6   |Medicazioni generali          |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  7   |Defibrillatori                |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  8   |Pace-maker                    |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  9   |Aghi e siringhe               |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi integrati per la      |                             |
|      |gestione delle apparecchiature|                             |
|  10  |elettromedicali               |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Serivizi di pulizia per gli   |                             |
|      |enti del Servizio Sanitario   |                             |
|  11  |Nazionale                     |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi di ristorazione per   |                             |
|      |gli enti del Servizio         |                             |
|  12  |Sanitario Nazionale           |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi di lavanderia per gli |                             |
|      |enti del Servizio Sanitario   |                             |
|  13  |Nazionale                     |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizi di smaltimento rifiuti|                             |
|  14  |sanitari                      |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  15  |Vigilanza armata              |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  16  |Facility management immobili  |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  17  |Pulizia immobili              |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  18  |Guardiania                    |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |      pubblici di forniture e|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |Manutenzione immobili e       |        autorita' governative|
|  19  |impianti                      |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  20  |Guanti (chirurgici e non)     |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|  21  |Suture                        |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  22  |Ossigenoterapia               |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |                              |        autorita' governative|
|  23  |Diabetologia territoriale     |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Servizio di trasporto         |                             |
|  24  |scolastico                    |                       40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |                              |          Soglia di rilevanza|
|      |                              |  comunitaria per i contratti|
|      |                              |   pubblici di forniture e di|
|      |                              |    servizi aggiudicati dalle|
|      |                              |amministrazioni diverse dalle|
|      |Manutenzione strade - servizi |        autorita' governative|
|  25  |e forniture                   |                     centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
 
  2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi  come
importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile  autonomamente  per
ciascuna   categoria   merceologica   da    parte    delle    singole
amministrazioni, cosi' come individuate  dall'art.  9  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare  pluriennali,  le
soglie indicate al presente  articolo  sono  da  intendersi  riferite
all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo. 
  3. Per le categorie di beni  e  servizi  individuate  dal  presente
articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di  gara  (CIG)
alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto  aggregatore,  dalla  data  di  attivazione  del   contratto
aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.